DETENZIONE SOSTANZA STUPEFACENTE IN CARCERE - INSUFFICIENZA DI ELEMENTI ATTI A PROVARE LA DESTINAZIONE ALLO SPACCIO.

È quanto stabilito dal Gip del Tribunale di Foggia con la sentenza nr.125/18.
Del reato p. e p. dall’art. art.73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva illecitamente, senza l’autorizzazione di cui all’art.17, a fini di spaccio, sostanza stupefacente, del tipo hashish, in considerazione del quantitativo complessivamente detenuto di hashish, pari a 7,4870 grammi, corrispondenti a 35 dosi medie singole, nonché delle modalita di conservazione della sostanza stupefacente, che, coperta da un tovagliolo contenente polvere di caffé, occultava all’interno di una sfera di cellophane, abilmente nascosta in un foro praticato tra la doppia stoffa dei boxer intimi che indossava. In Foggia, reato commesso in data 04.08.2017.

Svolgimento del processo. La mattina del 4.08.2017, alle ore 10.20 circa, personale della Casa Circondariale di Foggia, con l’ausilio di unità cinofile, procedeva al controllo del detenuto G. V., procedendo a perquisizione personale che dava esito positivo. All’interno dello slip indossato dallo stesso veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish. Si procedeva pertanto alla perquisizione della cella della struttura all’interno della quale lo stesso alloggiava, ivi rinvenendosi n. 3 slip, tutti dotati di un taschino cosi come quello indossato dal G. Tutto quanto veniva sequestrato. L’esito del lass dava contezza della natura stupefacente della sostanza caduta in sequestro che risultava essere del tipo hashish per un quantitativo pari a n.35 dms. All’esito delle indagini il pubblico ministero articolava richiesta di rinvio a giudizio formulando |’imputazione di detenzione a fini di spaccio dell’hashish caduto in sequestro.
Il G., all’udienza del 1.01.2018, articolava istanza di giudizio abbreviato. Ammesso il rito, all’odierna udienza, presente il G., detenuto per altra causa, si dava corso alla discussione, al termine della quale le parti concludevano come da verbale. Motivi della decisione. L’imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto, con la formula di cui al dispositivo: a tale conclusione conducono, senza lasciare ombra di dubbio, le risultanze degli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dal P.M. ai sensi dell’art. 416 c.p.p., sulla base di quali, stante il rito prescelto, il processo deve essere deciso.
Non v’é dubbio, anzitutto, che il G. detenesse la sostanza stupefacente, che é stata rinvenuta e sequestrata dal personale della Casa circondariale di Foggia, materialmente nascosta all’interno degli slip dallo stesso indossati al momento della perquisizione.
Nessun dubbio quanto alla natura stupefacente della sostanza in sequestro, confermata dagli accertamenti chimici disposti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari (e pienamente utilizzabili in questa sede atteso il rito prescelto), attraverso i quali é stata anche determinata la quantità di principio attivo presente nelle sostanze e, conseguentemente, il numero di dosi da essa ricavabili per un quantitativo pari an. 35 dms di hashish.
Forti dubbi, tuttavia, in assenza di elementi a sostegno della destinazione a terzi, possono fondatamente nutrirsi in ordine alla destinazione allo spaccio dell’hashish nella disponibilita del G.
Sulla scorta di tali considerazioni, può affermarsi che mancano sufficienti ed univoci elementi di prova in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.
In assenza di certi elementi di segno contrario, l’imputato va mandato assolto dal reato ascrittogli perché, esclusa la finalita di spaccio della droga da lui detenuta, il fatto non sussiste.

Rassegna Giurisprudenziale

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