ART. 73 CO 5 DPR 309/90 PRODUZIONE A MEZZO COLTIVAZIONE IN SERRA DI MARIJUANA

Sentenza n°1362/12 GUP c/o Tribunale di Bari - C. F. n. -lib. Contumace - dif. Avv. M. T., di fiducia, presente
IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309//90 perchè produceva a mezzo coltivazione in serra sostanza stupefacente del tipo marijuana; illecitamente deteneva foglie in fase di essicazione (della stessa sostanza), pronte per il confezionamento, per un peso netto di gr. 90,57 (19 dosi medie al consumo); In Bari, accertato il 6 giugno 2012-12-13 Con recidiva reiterata e infraquinquennale
Fatto e diritto
Il presente procedimento trae origine dall'arresto in flagranza di reato del C. F.
In data 6 giugno 2012 gli Agenti della Squadra Mobile di Bari effettuavano un controllo domiciliare presso l'abitazione del C. al cui interno trovavano un bilancino di precisione ed un trita erbe. Accompagnati dallo stesso C. si recavano in Bari presso un box, sito all'interno del "Garage ……" in via …, box nella disponibilità dell'imputato atteso che veniva acquisito il contratto di locazione dallo stesso stipulato. A comprova che ivi l'imputato avesse allestito una serra artigianale venivano trovate due lampade funzionanti, due vaporizzatori contenenti del concime, dei vasi pieni di terriccio, nonché una scatola contenente delle foglie in via di essiccazione del peso netto di grammi 90,57. Veniva altresì posto sotto sequestro il cellulare del C. con all'interno delle foto ed un video ritraenti le piante coltivate. Il C. veniva tratto in arresto. In sede di interrogatorio di garanzia ammetteva di avere coltivato sei piante ma solo per uso personale e che, peraltro, la coltivazione non era andata a buon fine. Il GIP convalidava l'arresto ed emetteva ordinanza di custodia cautelare. All'esito delle indagini preliminari il GIP, su conforme richiesta del P.M., emetteva decreto di giudizio immediato; avanzava richiesta di rito abbreviato l'imputato. All'odierna udienza camerale C. F. veniva ammesso al rito abbreviato; indi le parti, dopo la discussione orale, rassegnavano le conclusioni come da apposito verbale di udienza.
La perizia chimica ha stabilito che il complessivo principio attivo contenuto nelle foglie è pari a 485,4 mg quindi inferiore alla soglia dei 500 mg stabilito con DM.
Anche in questa ipotesi è possibile dare dimostrazione che la detenzione fosse a scopo di spaccio, ma è onere della Pubblica Accusa darne prova.
In questo caso la coltivazione delle piante (sei come specificato dall'imputato) ha consentito di ricavare solo una modesta quantità di fogliame che, peraltro, non era custodito con modalità tali da non poter essere facilmente reperito.
Era posto in uno scatolo praticamente a vista il che rende peraltro plausibile la versione dell'imputato, ovvero che fossero li le foglie perché la coltivazione non era riuscita ed egli se ne stava disfacendo.
La circostanza che nell'appartamento dell'imputato, sito molto distante dal luogo ove le piante erano coltivate, sia stato trovato un bilancino di precisione non consente di ritenere provata la circostanza che vi fosse la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente eventualmente ricavata dalle piante, tenuto conto della modestissima quantità, della tipologia della droga, delle modalità di custodia della stessa.
Il fatto non costituisce reato.
Deposito contestuale della motivazione.
Visti gli artt.442, 530/2 cpp ASSOLVE C. F. dall'imputazione a lui ascritta perchè il fatto non costituisce reato.
ORDINA la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro fatta eccezione per il telefono cellulare di cui dispone la restituzione all'avente diritto.
Deposito contestuale della motivazione.
Bari, 11 dicembre 2012 - Il G.U.P. (Marco Guida)

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