OPPOSIZIONE A DECRETO PREFETTIZIO.

I procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni, proprio per la necessità di dare certezza alle posizioni giuridiche degli amministrati e per un uso del potere amministrativo improntato a principi di efficienza, trasparenza ed imparzialità.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, avv. Milenca Saldarelli, all'udienza del 12 novembre 2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, civile, R.G. 51334/14, avente ad oggetto opposizione a decreto Prefetto di Milano 3197 del 09.05.2014 notificato P08.07.2014 (ricorso del 04.08.14)
TRA
B. S. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Carmela Romita, e Mauro Todisco, giusta mandato in calce al ricorso, presso i quali elegge domicilio in Bitritto (BÀ)5 via Carlo Alberto, 106
RICORRENTE
contro
PREFETTURA DI MILANO - in persona del Prefetto in carica - in Milano, Corso Manforte, 31
RESISTENTE
Conclusioni:
per il ricorrente: accoglimento con vittoria di spese
per la prefettura, rigetto con liquidazione di spese in via equitativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14.12.13, la Polizia Locale di Milano contestava al ricorrente la violazione dell'art. 21,8 comma 6 cds perché circolava con patente di guida sospesa. A distanza di oltre tre mesi, precisamente il 29.03.14, l'organo accertatore trasmetteva gli atti alla Prefettura; quest'ultima, ai sensi del comma 2 dell'art, 219 cds, con provvedimento del 09.05.1.4, revocava la patente e solo in data 04.08.1,4 il provvedimento era portato a conoscenza del ricorrente.
Quest'ultimo lamenta l'illegittimità per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 219 cpc e in ogni caso per remissione e comunicazione del provvedimento a distanza di circa otto mesi dall'accertamento, ove si consideri che il termine di due anni per riottenere il permesso di guida decorre dalla definitività del provvedimento di revoca.
La Prefettura, si è costituita confermando la legittimità del proprio operato non prevedendo la legge alcun termine di decadenza del potere sanzionatorio in questione.
Pure ove si voglia escludere la perentorietà del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al prefetto da parte dell'organo accertatore per mancanza di una norma di chiusura che la sancisca, non può ritenersi vana la specificazione di esso. Tanto più nella più moderna ottica della P.A. come istituzione al servizio del cittadino, in attuazione del principio costituzionale dell'art. 98, nella quale, per l'appunto, si colloca la legge 241 del 1990.
Detta, all'art. 2 - della sezione princìpi generali dell'attività amministrativa prevede che nei casi in cui disposizioni di legge...non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni, che evidentemente deve soccorrere nei casi in cui, non sia previsto un termine finale o quanto meno servire da parametro per stabilire la congruità del termine, proprio per la necessità di dare certezza alle posizioni giuridiche degli amministrati e per un uso del potere amministrativo improntato a principi di efficienza, trasparenza ed imparzialità.
Ancor più nel caso di specie, ove si consideri che il successivo comma 3-b.is dell'art. 219 cds citato prevede che l'interessalo non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento dì cui al comma 2.
Nessuna motivazione ha addotto l’amministrazione convenuta a giustificazione della trasmissione ad essa degli atti dopo più di tre mesi dalla contestazione e neppure del lasso temporale intercorso tra l’emissione del provvedimento e la notifica di esso (tre mesi).
Pertanto, si ritiene di accogliere le ragioni del ricorrente annullando l’atto che, emesso dopo cinque mesi dalla contestazione e notificato dopo otto, deve ritenersi illegittimo.
In ordine alle spese, stante la specificità della materia, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Compensa le spese di lite.



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