REVOCA PREFETTIZIA PATENTE. ILLEGITTIMA SE DISPOSTA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
II Giudice di Pace di Bari, avv. Donato Mocciola, nella causa civile iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014 TRA D. F. S. – omissis -, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Todisco con studio sito in Bitritto (BA) alla via Carlo Alberto n.106, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti. - OPPONENTE – E PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI - in persona del Prefetto in carica; legale rappresentante p.t., - OPPOSTO -All’udienza del 09/12/2014, ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09/12/14.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DI¬RITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall’art. 45, co. 17 della L. n.69/09 (entrata in vigore il 04/07/09), si osserva che la domanda ha ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza -ingiunzione prot. n. 688/2013-670 , emessa il 09.01.2014 dalla Prefettura di Bari e notificata il 18.01.2014 con cui veniva disposto la revoca della patente di guida posseduta dal ricorrente – Omissis -, in relazione al verbale di accertamento n. 439680622 in data 12.05.13 redatto dal Comando Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti (BA) per violazione dell’art 218 co. 6 del cds.. Il ricorrente chiedeva, in via d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, declaratoria di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta. A sostegno dell’opposizione il ricorrente esponeva i motivi in fatto ed in diritto di cui sub 1) dell’atto di ricorso alle pagg. 2 e 3, che qui si abbiano per riportati e trascritti integralmente. Instauratosi il contraddittorio, l’opposta Autorità si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, depositando il rapporto, unitamente agli atti relativi al procedimento amministrativo istruito Senza che venisse espletata attività istruttoria probatoria, all’udienza indicata in premessa, la causa veniva decisa e data lettura del dispositivo in udienza. Con unico mezzo di gravame, il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2 della legge 241 del 1990 nell’adozione da parte del Prefetto di Bari dell’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida a seguito della violazione contestata ex art. 218 co. 6 del CDS in data 12.05.2013 dal Comando Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti (BA) perché sorpreso alla guida di un veicolo a motore durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida in suo possesso. Eccepiva la tardività e conseguenzialmente la nullità dell’ordinanza de qua emessa dal Prefetto per la sanzione accessoria della revoca comminata, in relazione al verbale di contestazione di cui innanzi, in violazione del principio di proporzionalità, efficacia ed efficienza delia P.A. e del mancato rispetto di gg. 90, termine da considerarsi congruo per l’adozione del provvedimento (ex art. 2 L. 241/90), rilevando, altresì, la circostanza che nella specie il provvedimento impugnato risulta emesso e notificato a distanza di ben otto mesi dal commesso illecito. Osserva questo giudicante, nel merito, che l’eccepita eccezione di nullità dell’ordinanza de qua per violazione dei termini è fondata, così come sollevata dal ricorrente per l’ampio tempo trascorso dal commesso illecito, sino alla emissione del provvedimento del Prefetto di revoca della patente di guida. Infatti, ai sensi dell’art. 219 co. 1 del cds, quando è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, come nel caso di specie. Il co. 2 di detta norma codicistica sancisce che nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’or¬dinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione….Omissis……Secondo giurisprudenza di legittimità, il provvedimento prefettizio deve considerarsi illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole. Lo stesso art. 2 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo considera normale per l’adozione d’una determinazione da parte della P.A. il termine di novanta giorni. (Cass. S.S.U.U. n. 13226/2007). Pertanto si può concludere che il provvedimento di revoca della patente da parte del Prefetto è illegittimo se disposto oltre il termine di 90 giorni, in quanto inficiato da illegittimità per violazione di legge ex art. 2 della L. 241/90, ritenendosi l’ordinanza tardiva.
Per quanto innanzi espresso, il ricorso deve essere accolto ed annullata l’ordinanza impugnata che va perciò resa inefficace. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicate in dispositivo.
IL GIUDICE DI PACE definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta - con ricorso depositato in data 17/02/14 - da D. F. S. nei confronti del PREFETTO DI BARI, così provvede: 1) ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, rendendolo così inefficace; 2) CONDANNA la resistente Prefettura di Bari alla rifusione in favore del ricorrente delle spese relative al giudizio che liquida in complessivi € 500,00, di cui € 233,00 per esborsi, oltre accessori di legge (Iva, Cap e spese gen. nella misura del 15%); 3) Sentenza esecutiva come di legge. Così deciso in Bari, lì 09/12/2014.

Rassegna Giurisprudenziale

NON SPETTA ALLA DIFESA DOVER DIMOSTRARE LA DESTINAZIONE ALL'USO PERSONALE DELLA DROGA DETENUTA.
Inserito il 30/04/2019

CONCORSO NEL REATO - DETENZIONE DI STUPEFACENTI - CONNIVENZA NON PUNIBILE.
Inserito il 29/04/2019

REATO EX ART. 337 C.P. INDICAZIONI DI CIRCOSTANZE IDONEE A RAPPRESENTARE IL PERICOLO CORSO DAGLI INSEGUITORI.
Inserito il 29/04/2019

DETENZIONE SOSTANZA STUPEFACENTE IN CARCERE - INSUFFICIENZA DI ELEMENTI ATTI A PROVARE LA DESTINAZIONE ALLO SPACCIO.
Inserito il 04/04/2019

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva. Articolo 139. C.P.
Inserito il 27/03/2019

POSSIBILE LA REVISIONE DEL PROCESSO EX ART.630 C.P.
Inserito il 27/03/2019

INTERVENTO DELLA CONSULTA SULL'ART.62 BIS C.P.
Inserito il 27/03/2019

ART.80, D.P.R. 309/90, ESCLUSO PER DETENZIONE DI 600 GR. DI HASHISH
Inserito il 27/03/2019

LA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO SI INTEGRA ANCHE CON LA SOLA PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI IN LOCALE AB ORIGINE DESTINATO A GARAGE.
Inserito il 27/03/2019

REDAZIONE DELLA SENTENZA E SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
Inserito il 27/03/2019

ART. 73 CO 5 DPR 309/90 PRODUZIONE A MEZZO COLTIVAZIONE IN SERRA DI MARIJUANA
Inserito il 27/03/2019

REVOCA PATENTE - OPPOSIZIONE
Inserito il 27/03/2019

DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146
Inserito il 27/03/2019

REATO DI CUI ALL'ART. 186 CO 2 LETT. C, CO. 2 BIS E CO. 2 SEXIES DEL CDS. VERIFICA DEL TASSO ALCOLEMICO NEL SANGUE – OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEGLI SCONTRINI ESITO DELL’ALCOLTEST.
Inserito il 27/03/2019

ART.671 C.P.P., COMMA 1 ULTIMA PARTE - STATUS DI TOSSICODIPENDENZA - UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - SUSSISTENZA DELLA CONTINUAZIONE
Inserito il 27/03/2019

MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA E/O LIBERTÀ VIGILATA E SORVEGLIANZA SPECIALE - CESSAZIONE EFFETTI.
Inserito il 27/03/2019

OPPOSIZIONE A DECRETO PREFETTIZIO.
Inserito il 27/03/2019

RICORRENZA DELL'IPOTESI DELLA CONNIVENZA NON PUNIBILE.
Inserito il 27/03/2019

REVOCA PREFETTIZIA PATENTE. ILLEGITTIMA SE DISPOSTA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI.
Inserito il 27/03/2019

REVOCA PATENTE VIOLAZIONE ART.219 CO.2 CDS.
Inserito il 27/03/2019

OPPOSIZIONE ORDINANZA PREFETTIZIA VIOLAZIONE ART.75 D.P.R. 309/90 T.U. - RATIO DELLA NORMA E SUA FINALITÀ.
Inserito il 27/03/2019

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE LEGGE "MERLIN"
Inserito il 27/03/2019

Il problema del "giudicando cautelare"
Inserito il 20/03/2011

La nuova concezione del reato di truffa
Inserito il 20/03/2011

I diritti e le facolta' dell'imputato e il dovere informativo del difensore
Inserito il 20/03/2011

L'uso non personale dei sistemi di sprotezione delle consolle per videogiochi
Inserito il 20/03/2011

Natura giuridica e ratio del reato continuato
Inserito il 20/03/2011

Il procedimento logico di valutazione degli indizi, secondo la cassazione
Inserito il 20/03/2011

Il confine fra il dolo eventuale e la colpa cosciente
Inserito il 20/03/2011

Lo straniero deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno anche quando è in stato detentivo – Non invocabilità dell’esimente della “forza maggiore”
Inserito il 10/03/2011

Lo stato di latitanza da solo non é causa di esclusione della possibilità per l’imputato contumace di essere restituito in termini per impugnare la sentenza.
Inserito il 05/03/2011

Non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne.
Inserito il 12/02/2011

Detenzione domiciliare ed ingiustificata assenza: dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 47-ter dell’Ordinamento Penitenziario.
Inserito il 12/02/2011

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
Inserito il 11/02/2011

Dichiarazioni assunte nelle indagini preliminari. Perdita di memoria del teste. Utilizzabilità
Inserito il 08/02/2011

Ricorso avverso misura cautelare e i suoi limiti
Inserito il 30/01/2011

Legge 26 Nov 2010, n. 199
Inserito il 30/01/2011

Utilizzo Software copiati non è reato
Inserito il 30/01/2011

Arresti domiciliari e uso di Facebook
Inserito il 30/01/2011

Non ricorre l’ipotesi della continuazione per chi reca molestia con varie telefonate mute
Inserito il 30/01/2011

Pubblicazione di ordinanze di custodia cautelare in carcere senza i dati personali.
Inserito il 29/01/2011